Cos’è
il Consenso Informato:
La
legge italiana prevede che i medici e gli
operatori sanitari possono curare una persona solo
questa è d’accordo e dà il consenso
informato. Il malato deve, cioè, poter decidere
se vuole essere curato per una malattia:
ha il diritto/dovere di conoscere tutte le
informazioni disponibili sulla propria salute,
chiedendo al medico ciò che non è chiaro, e di
scegliere, di conseguenza in modo informato,
se sottoporsi ad una determinata terapia.
Esistono
due forme di Consenso Informato, verbale e
scritto. Il consenso deve essere scritto nei
casi in cui l’esame clinico o la terapia medica
possono comportare gravi conseguenze per la salute
e l’incolumità della persona. Se
il consenso è rifiutato, il medico ha l’OBBLIGO
di non eseguire o di interrompere l’esame
clinico o la terapia in questione.
Il consenso scritto è anche obbligatorio, per
legge, quando si dona o si riceve sangue, nei casi
in cui si assume un farmaco ancora sperimentale,
negli accertamenti di un’infezione da HIV.
Negli altri casi, soprattutto quando è
consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e
l’ammalato, il consenso può essere solo
verbale ma deve essere espresso
direttamente al medico.
In
ogni caso, il consenso informato dato dal malato
deve essere attuale, deve cioè
riguardare una situazione presente e non una
futura. Per questo, la legge non riconosce la
validità dei testamenti biologici.
Se
la cura considerata prevede più fasi diverse e
separabili, ogni fase necessita di un consenso
separato: la persona malata deve dare il suo
consenso per ogni singola parte di cura.
È legittimo revocare un consenso già
dato ed interrompere una cura in corso,
sempre che questo non sia materialmente
impossibile o non metta a serio rischio la vita
della persona.
Il
consenso informato ad una determinata cura può
essere espresso da un'altra persona solo
se questa è stata delegata
chiaramente dal malato stesso. Se la persona
malata è minorenne, il consenso
è automaticamente delegato ai genitori.
Il minorenne, però, ha diritto ad essere
informato e ad esprimere i suoi desideri, che
devono essere tenuti in considerazione.
Se
il malato è maggiorenne ma è incapace di
decidere, è il tutore legale
a dovere esprimere il consenso alla cura. ma la
persona interdetta ha diritto ad essere
informato e di veder presa in considerazione la sua
volontà.
Le
uniche eccezioni all’obbligo
del consenso informato sono:
-
i
casi in cui si può parlare di consenso
implicito, per esempio per quelle
cure di routine, o per quei farmaci prescritti
per una malattia nota. Si suppone, infatti,
che in questo caso sia consolidata
l’informazione ed il consenso relativo;
-
in
caso di rischi che riguardano conseguenze
atipiche, eccezionali ed imprevedibili di
un intervento chirurgico, che possono causare
ansie e timori inutili. Se, però, il malato
richiede direttamente questo tipo di
informazioni, il medico deve fornirle;
Percio'
RICHIEDETE il
Consenso Informato - anche con i DANNI
dei VACCINI - al medico vaccinatore PRIMA
di vaccinare i Vs figli, e leggete in
Danni
dei Vaccini le loro gravi pericolosita' !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CASSAZIONE: NO
INTERVENTO MEDICO SE PAZIENTE RIFIUTA CURE -
Sett. 2008
Il medico, di regola, "non puo' intervenire
senza il consenso o malgrado il dissenso del
paziente".
Lo sottolinea la Cassazione, tornando ad
affrontare la questione del rifiuto delle cure
mediche.
"Non e' discutibile che l'attivita'
medico-chirurgica - osservano i giudici di
piazza Cavour con la sentenza n. 37077 della
quarta sezione penale depositata ieri - per
essere legittima presuppone il consenso del
paziente" che "costituisce un presupposto di
liceita' del trattamento", al di fuori di casi
eccezionali, come quello dello stato di
necessita' o quello in cui "il paziente non sia
in grado, per le sue condizioni, di prestare un
qualsiasi consenso o dissenso".
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il
Diritto alla Salute
(commenti dell'Avv. Luca
Troyer)
Com'è
noto, uno dei nodi problematici più tradizionali
in dottrina ed in giurisprudenza riguardo ai
limiti dell'attività medico-chirurgica è
rappresentato dalla individuazione dei fondamenti
idonei a consentire che un estraneo, sia pure
qualificato come il medico, possa intervenire
nell'ambito di una sfera, l'integrità fisica o -
più genericamente - la salute, di un altro
soggetto.
Non
è qui il caso di ripercorrere le molteplici
teorie che ad oggi vengono formulate al riguardo.
Occorre pur tuttavia evidenziare come le diverse
soluzioni ruotino attorno a due distinti approcci
dogmatici:
-
da
un lato, vi è chi individua il fondamento
della liceità dell'attività medica nel
consenso dell'avente diritto. In altri
termini: poiché il paziente è libero di
salvaguardare la propria integrità
psico-fisica, ogni attività medica nei suoi
confronti trova la sua naturale
giustificazione nel consenso del paziente
stesso, salvo naturalmente le ipotesi in cui
si riscontrino i fondamenti dello stato di
necessità;
-
dall'altro
lato, vi sono autori, per la verità
minoritari, che insistono sulla dimensione
anche collettiva del bene "salute",
e che pertanto, a fronte del ruolo sociale
svolto dalla classe medica, individuano un
tale fondamento nel dovere del medico di
salvaguardare la vita e l'integrità fisica di
ogni uomo.
Si
darà naturalmente conto dell'orientamento
sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità
sul punto.
Non
può tuttavia non sottolinearsi come una tale
dicotomia, per certi versi, a mio parere,
irriducibile (l'attuale dibattito in tema di
eutanasia ne è la migliore dimostrazione),
trovi la propria genesi nello stesso dettato
costituzionale.
Infatti,
l'art. 32 della Costituzione, e cioè la norma
che primieramente riconosce a livello
costituzionale il diritto alla salute, racchiude
indubbiamente in sé una certa ambiguità fosse
inevitabile, individuando nel bene
"salute" un risvolto sia individuale
che collettivo.
Così,
se "la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo", è
anche vero che una tale tutela è indicata anche
come "interesse della collettività".
D'altra parte, il secondo comma dell'art. 32
evidenzia come "nessuno può esser
obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge".
Fondamento della liceità dell'intervento medico
Se
dunque la regola è la intangibilità, da parte
della collettività, della salute come bene
individuale, nondimeno sono previste eccezioni,
sia pure, "riservate" alla legge (si
pensi anche soltanto ai casi di vaccinazione
obbligatoria, cui il cittadino non può sottrarsi,
per ragioni di salute pubblica).
Orbene,
pur consapevoli che i nodi problematici che ancora
emergono in tema di responsabilità penale del
medico traggono origine proprio da una tale
ambivalenza, occorre evidenziare come negli ultimi
anni la giurisprudenza abbia decisamente
individuato il fondamento della liceità
dell'intervento medico nel preventivo assolvimento
di precisi doveri di informazione nei confronti
del paziente.
In
altri termini: il medico deve agire con il
consenso del paziente, ed un tale consenso deve
essere preceduto da una idonea ed esaustiva
informazione sulle sue condizioni e prospettive
terapeutiche.
Ma,
occorre chiedersi, quali sono i fondamenti
normativi del c.d. "consenso informato" ?
La
questione non può che inquadrarsi negli artt. 32
e 13 Cost., da un lato, e 5 c.c., dall'altro.
Dell'art.
32 si è detto. L'art. 13, affermando
l'inviolabilità della libertà personale, ed
ancorandone ogni restrizione alla riserva di
legge, rafforza il carattere
"personalistico" del bene salute.
Semmai,
l'art. 5 c.c. suggerisce di per sé un argomento
di altrettanto scottante attualità. Cioè a dire:
fino a che punto un soggetto è libero di disporre
della propria salute?
Volutamente
intendiamo riferirci alla nozione di
"salute" più che non a quella di
"corpo" giacché la sistematica lettura
degli articoli in questione comporta che non tanto
siano vietati gli atti di disposizione del proprio
corpo tali da cagionare una diminuzione permanente
dell'integrità fisica, quanto invece che sono
consentiti tutti quegli interventi, concernenti
"anche" l'integrità fisica, che
tuttavia siano idonei a tutelare il bene
"salute" nella sua accezione più ampia,
anche psichica (1).
Basti pensare all'evoluzione giurisprudenziale in
tema di cambiamento "chirurgico" dei
caratteri sessuali, per rendersi perfettamente
conto di una tale inversione non solo
metodologica.
Il consenso informato nel nuovo codice
deontologico.
In
quest'ottica, il cd. consenso informato è stato
alfine "normativizzato" da ultimo
nell'art. 31 nel nuovo codice di deontologia
medica adottato nel 1995 (2).
È
pur vero che il codice deontologico non
costituisce atto legislativo. Tuttavia, è chiaro
che il giudice, nel valutare il comportamento del
medico, ne apprezzerà la rispondenza anche al
codice deontologico.
Tanto
più che una tale codificazione del principio in
discussione è intervenuta nell'ambito di una
nutrita giurisprudenza che ha imperniato proprio
sulla corretta informazione del paziente e sul suo
previo consenso la liceità dell'intervento
medico.
Così,
ad es., Cass., sezione V, 13 maggio 1992, Massimo:
"soltanto il consenso, manifestazione
della volontà di disporre del proprio corpo, può
escludere in concreto l'antigiuridicità del fatto
e rendere questo legittimo. Ed in proposito,
mentre non sembra inutile ricordare che, ai sensi
dell'articolo 89 del Codice di deontologia medica
(previgente: n.d.a.), il consenso del paziente
deve obbligatoriamente essere richiesto per ogni
atto medico, deve ricordarsi altresì, intorno al
trattamento medico-chirurgico, che
l'antigiuridicità può, indipendentemente dal
consenso, solo essere esclusa da cause di
giustificazione, che nella fattispecie non vengono
configurate (il preteso stato di necessità).
(...) Se il trattamento, eseguito a scopo non
illecito, abbia esito sfavorevole, si deve, pur
sempre, distinguere l'ipotesi in cui esso sia
consentito dall'ipotesi in cui il consenso invece
non sia prestato.
E si deve ritenere che, se il trattamento non
consentito ha uno scopo terapeutico e l'esito sia
favorevole, il reato di lesioni sussiste, non
potendosi ignorare il diritto di ognuno di
privilegiare il proprio stato attuale (art. 32,
secondo comma, Cost.), e che a fortiori il reato
sussiste ove l'esito sia sfavorevole".
Se
il medico interviene senza il preventivo consenso,
egli è in ogni caso responsabile di lesioni
personali ovvero, in caso di esito mortale, di
omicidio preterintenzionale.
Infatti,
il suo intervento non può in alcun modo
qualificarsi come colposo, poiché egli agisce
rappresentandosi correttamente la situazione di
fatto e volendo l'evento dannoso o pericoloso da
cui la legge fa dipendere l'esistenza del reato.
Del resto, è qui sufficiente il semplice dolo
generico, non essendo richiesto il perseguimento
di alcun fine ulteriore. Da ciò discende il fatto
che il medico risponderà a titolo di dolo anche
se il suo fine fosse di tutelare nel migliore dei
modi l'integrità del paziente.
Se
invece l'intervento avesse un esito felice, senza
alcuna conseguenza sia pure minima sull'integrità
fisica del malato, si ritiene che sia
configurabile il delitto di violenza privata di
cui all'articolo 610 c.p..
Requisiti
del valido consenso
Innanzitutto
deve esser chiaro che il consenso debba esser dato
prima dell'inizio del trattamento terapeutico.
Esso è naturalmente revocabile in ogni momento
(sempre che il soggetto sia capace di intendere e
di volere, e salvo - in tale ipotesi - i casi di
stato di necessità, quando ad esempio
l'interruzione repentina del trattamento possa
provocare gravissimi rischi per il paziente).
Destinatario
del consenso è evidentemente il medico che
effettua la particolare prestazione che di volta
in volta viene in considerazione.
Si
ritiene, tuttavia, che il consenso dato ad un
medico senza particolari limitazioni valga a
rendere lecito l'intervento anche di un altro
medico, dotato tuttavia dello stesso grado di
capacità o di specializzazione (non sarebbe cioè
"fungibile" un consenso dato ad uno
specialista rispetto all'opera prestata da un
medico generico).
Tuttavia,
se il paziente specifica che il possesso viene
prestato a condizione che il trattamento sia posto
in essere da un medico determinato, il consenso
varrà esclusivamente per quest'ultimo.
Oggetto
del consenso
Oggetto
del consenso è il trattamento (si ricorda infatti
che il medico è tenuto ad un'obbligazione di
mezzi e non di risultato).
Tuttavia
il consenso dovrà essere preceduto da una
illustrazione il più possibile esaustiva della
terapia, sebbene la dottrina abbia evidenziato
come il medico debba guardarsi da un vero e
proprio "eccesso informativo" che
potrebbe fondatamente rivelarsi controproducente,
quale ad es. nel caso che si prospettassero al
paziente in attesa di essere operato conseguenze
nefaste del tutto remote, atte soltanto ad
aumentarne lo stato di ansia che potrebbe
pregiudicare gli effetti dell'intervento (3).
Del
resto, la stessa giurisprudenza di merito ha
recentemente evidenziato come non possa esser
tenuto responsabile di lesioni personali
volontarie, conseguenti alla mancanza di consenso
informato, il medico che abbia eseguito una
escissione di un linfonodo cervicale, da cui sia
derivato un danno neurologico al nervo accessorio
spinale, quando di tale intervento il paziente sia
stato preventivamente informato, pur senza esser
stato edotto circa lo specifico rischio poi
concretizzatosi. Infatti la sentenza da' atto
della "non rilevante incidenza statistica
dell'evento lesivo, quale conseguenza della
pratica osservata dal chirurgo" (4).
Secondo
la recente dottrina, "il
medico dovrà illustrare in termini comprensibili:
-
la
condizione patologica in atto;
-
le
scelte programmate tanto ai fini diagnostici
che terapeutici;
-
i
rischi connessi all'attuazione dei mezzi
diagnostici-terapeutici prescelti,
prospettando, ove possibile, le possibili
alternative;
-
i
risultati prevedibili di ciascuna scelta;
-
gli
effetti collaterali, le menomazioni e le
mutilazioni inevitabili (...);
-
le
percentuali di rischio connesse, in
particolare in relazione alla sopravvivenza"
(5).
Particolarmente
delicata è poi la questione relativa alla
possibilità che il medico limiti l'informazione
al paziente che debba affrontare un'intervento
chirurgico particolarmente rischioso ed, al tempo
stesso, imprescindibile.
Sebbene
la nuova norma deontologica imponga alla medico
una maggiore informazione del paziente rispetto al
codice previgente (6).
Peraltro,
vi è in dottrina chi sostiene che, ove
un'informazione dettagliata possa pregiudicare la
stessa salute del paziente a causa inevitabili
ripercussioni psicologiche che inevitabilmente si
riverbererebbero sul suo generale tono
psico-fisico, il medico ben potrebbe ometterla in
virtù dell'articolo 54 c.p. (stato di necessità)
(7).
Riteniamo
che una tale opzione sia del tutto condivisibile,
anche alla luce del generale obbligo di garanzia
incombente sul medico.
Documentazione
Come
è facile intuire, occorre prestare particolare
attenzione al problema della documentazione del
consenso.
Così,
se è vero che il consenso può ben esser dato
anche oralmente, non vi è dubbio che l'atto
scritto, debitamente controfirmato dal paziente,
sia tale da evitare tanto spiacevoli
incomprensioni o ambiguità, quanto difficoltose
necessità probatorie.
Semmai,
occorre precisare che, tanto meno
"necessario" sia l'intervento da
effettuarsi (basti pensare alla chirurgia
estetica), tanto più scrupoloso dovrà essere il
medico nell'ottenere un consenso scritto. In tale
ipotesi infatti il medico non potrebbe invocare
l'esimente dello stato di necessità, e si
troverebbe dunque esposto ad ipotesi di
responsabilità penale.
Teoricamente
è comunque sufficiente anche un mero consenso
tacito (deducibile cioè univocamente dal
comportamento concludente del paziente). Gli
inconvenienti di una tale opzione, tuttavia, sono
fin troppo evidenti.
Titolarità
Ovviamente,
il consenso deve esser prestato da chi è titolare
del bene giuridico tutelato, e quindi dal
paziente.
Nel
caso in cui il paziente sia minorenne ovvero
incapace di intendere e di volere, il valido
consenso dovrà esser prestato da chi ne esercita
la potestà ovvero dal rappresentante legale
(tutore o curatore) dell'incapace (interdetto o
inabilitato).
La
dottrina maggioritaria ritiene che solo il
maggiorenne possa consentire ad interventi medici
sulla propria persona: tale tesi appare certamente
preferibile (in ottemperanza del resto alle
disposizioni civilistiche in materia di capacità
di agire), sebbene vi siano autori che evidenziano
come in diritto penale diverse siano le soglie di
età da valutare, mentre altri richiamano
addirittura alla necessità di valutare di volta
in volta la capacità del soggetto, a prescindere
dall'età dello stesso (8).
Assai
più delicata appare la questione relativa ai
prossimi congiunti.
È
infatti prassi ormai consolidata che il sanitario,
a fronte di un paziente in momentaneo stato di
incapacità (ad es. perché in coma), si rivolga
ai prossimi congiunti chiedendo loro il preventivo
consenso ad un intervento di particolare difficoltà.
A
tal proposito occorre essere ben chiari. Sotto il
profilo strettamente giuridico, e specificamente
penale, il consenso dei prossimi congiunti non ha
alcun effetto discriminante.
Il
consenso, infatti, per avere efficacia penalmente
rilevante, deve essere prestato dal titolare del
bene giuridico protetto ovvero da colui che
riveste una posizione di garanzia (rectius di
protezione) rispetto a quel bene, e pertanto dal
genitore (se il paziente è minorenne) o ancora
dal rappresentante legale (se quello è incapace).
Certamente non dai prossimi congiunti.
Semmai,
la preventiva informazione dei prossimi congiunti
dovrà essere effettuata sia per conoscere
eventuali determinazioni precedentemente espresse
dal paziente (pur rimando in tale caso al medico
il potere - dovere di decidere nell'interesse
esclusivo del paziente), sia per evitare
successivi problemi giudiziari, in quanto è forse
il caso di ricordare che normalmente gli atti di
denuncia nei confronti di sanitari traggono
origine proprio dai prossimi congiunti a motivo
(eminentemente psicologico) della mancanza di
preventiva informazione nei loro confronti circa i
rischi connessi ad intervento medico-chirurgico.
Sia
come sia, per superare ogni dubbio, deve essere
chiaro che solo queste sono le ragioni che
consigliano una preventiva informazione dei
congiunti, la mancanza della quale - si ripete -
non rileva sotto il profilo strettamente
giuridico-penale.
Mancanza
di consenso
Nelle
ipotesi in cui il paziente non possa
prestare alcun valido consenso, pertanto, il
medico dovrà assumersi in prima persona ogni
responsabilità, e, qualora decidesse di
intervenire, non sarà punibile:
-
purché
sussistano i requisiti di cui al art. 54 c.p.,
e cioè lo stato di necessità, che risulta
integrato quando egli debba agire mosso dalla
necessità di salvare il paziente dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona (cd.
soccorso di necessità), sempre che il
pericolo non sia stato da lui volontariamente
causato, né sia altrimenti evitabile, e
l'intervento sia proporzionale al pericolo;
-
ovvero
purché emerga il proprio obbligo di
attivarsi. Si ricorda infatti che l'art. 54
c.p. prevede semplicemente una causa di
giustificazione che facoltizza il medico ad
intervenire, ma non lo obbliga a farlo.
Peraltro, in capo al medico stanno una serie
di obblighi di garanzia nei confronti del
paziente, obblighi derivanti dalla sua
"posizione", dal suo ruolo. Lo
stesso codice deontologico è chiaro sul punto
(9),
imponendo, e non solo facoltizzando,
l'intervento medico, sia in casi di necessità
e di urgenza, sia nelle ipotesi in cui il
paziente - versando in condizioni gravi - non
possa esprimere una volontà contraria.
Ciò
introduce al diverso problema concernente il
manifesto dissenso del paziente.
Dissenso
Occorre
innanzitutto distinguere le ipotesi in cui il
dissenso provenga direttamente dal paziente da
quelle in cui invece sia il rappresentante legale
del paziente ad opporsi.
Di
tale secondo caso, infatti, l'esperienza
giurisprudenziale ha avuto modo di occuparsi: si
ricorderà la nota vicenda relativa
all'opposizione dei genitori, appartenenti alla
setta dei cd. Testimoni di Geova, rispetto alla
indispensabile trasfusione di sangue nei confronti
della loro figlia (10).
In
tale situazione, deve ritenersi doveroso, da parte
del medico, rivolgersi all'autorità giudiziaria,
evidenziando la situazione sanitaria del paziente
ed il rifiuto del suo rappresentante legale.
Sempre che, naturalmente, non sussistano ragioni
tanto gravi di urgenza, da non consentire alcun
ritardo. È evidente, in tale ultima ipotesi, che
il sanitario debba attivarsi immediatamente.
In
ordine al rifiuto da parte del paziente stesso,
viceversa, i problemi sono ancor più accentuati,
anche a fronte del totale vuoto normativo, ciò
che lascia il medico completamente solo di fronte
a scelte di così evidente rilevanza.
Si
scontrano in proposito due orientamenti
dottrinali, una dicotomia che, come si è detto
all'inizio, discende direttamente dalla effettiva
ambiguità della norma costituzionale.
Da
un lato, si sostiene che l'ordinamento non possa
consentire comportamenti suicidari, specie ove
questi vengano posti in essere al cospetto di un
medico (11).
Si
giustifica un tale assunto in relazione all'art.
32 Cost., nel quale viene evidenziato anche il
valore collettivo del bene salute. Per di più,
occorre tener conto di una serie di obblighi
discendenti dalla normativa deontologia, della
possibilità di incorrere nel reato di omissione
di soccorso cui in caso di inerzia il medico
andrebbe incontro, ed inoltre della posizione di
garanzia rivestita dal medico nei confronti del
paziente anche dissenziente.
Dall'altro
lato, in riferimento al combinato disposto di cui
agli artt. 32 e 13 Cost., si evidenzia come il
bene salute abbia una rilevanza eminentemente
personale, tollerando limitazioni nei soli casi
previsti dalla legge (in materia ad es. di
trattamenti sanitari obbligatori per la tutela
della salute pubblica).
Pertanto,
a fronte del valido dissenso di un paziente in
normale stato di capacità (12),
il medico dovrebbe astenersi da alcun intervento.
È
evidente che una tale problematica sta alla base
dell'attuale dibattito anche in tema di
eutanasia.
Pare allo scrivente più che mai opportuno, in
presenza degli accennati divergenti approdi
dottrinali i quali pongono a proprio fondamento le
medesime disposizioni costituzionali, che il
legislatore intervenga a disciplinare
compiutamente la materia, anche per limitare
l'attuale disorientamento degli esercenti la
professione medica.
1
. Si vedano, sul punto, le puntuali notazioni di
C. PARODI - V. NIZZA, La responsabilità penale
del personale medico e paramedico, in
Giurisprudenza sistematica di diritto penale,
diretta da F. Bricola e V. Zagrebelsky, Torino,
1996, p. 398 ss.
2
. Art. 31. Consenso informato. Il medico
non deve intraprendere attività diagnostica o
terapeutica senza il consenso del paziente
validamente informato.
Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per
la particolarità delle prestazioni diagnostiche o
terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla
integrità fisica si renda opportuna una
manifestazione inequivoca della volontà del
paziente, è integrativo e non sostitutivo del
consenso informato di cui all'articolo 29.
Il procedimento diagnostico e il trattamento
terapeutico che possono comportare grave rischio
per l'incolumità del paziente, devono essere
intrapresi, comunque, solo in caso di estrema
necessità e previa informazione sulle possibili
conseguenze, cui deve far seguito una opportuna
documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del
paziente capace di intendere e di volere, il
medico deve desistere da qualsiasi atto
diagnostico e curativo, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà del
paziente, ove non ricorrano le condizioni di cui
al successivo art. 33.
3
. Sul punto si veda in generale CHIODI, Il
consenso del paziente, in La responsabilità
medica, Milano, 1982.
4
. Così Corte d'Appello di Firenze, 11 luglio
1995, Gervino e altro, in Foro it., 1996,
II, c. 188 ss..
5
. Così C. PARODI - V. NIZZA, La responsabilità
penale, cit., p. 417.
6
. Così disponeva l'art. 39 del codice
deontologico del 1989: "Il medico potrà
valutare, segnatamente in rapporto alla reattività
del paziente, l'opportunità di non rivelare al
malato o di attenuare una prognosi grave o
infausta".
Così invece l'articolo 29, quarto comma, del
nuovo codice deontologico: "Le
informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste
o tali da poter procurare preoccupazioni e
sofferenze particolari al paziente, devono essere
fornite con circospezione, usando terminologie non
traumatizzanti senza escludere mai elementi di
speranza".
7
. Sul punto si veda la risalente, ma sempre
attuale, opinione di CRESPI, La responsabilità
penale nel trattamento medico chirurgico con esito
infausto, Palermo, 1955, p.56.
8
. In tale ultimo senso si veda Antolisei, Manuale
di diritto penale, parte generale, Milano,
1994, p. 255 ss.
9
. Così l'art. 34. Necessità e urgenza. Allorché
sussistano condizioni di necessità e urgenza e
in casi implicanti pericolo per la vita di un
paziente, che non possa esprimere al momento una
volontà contraria, il medico deve
prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
10
. Sul punto si veda Pretore di Catanzaro, 13
gennaio 1981, in Giur. Cost., I, 1981, p. 3098.
11.
In tal senso IADECOLA, Consenso del paziente e
trattamento medico-chirurgico, in Riv. it.
med. leg., 1986, p. 49 ss.
12
. Peraltro occorrerebbe indagare sulla reale
"capacità" del soggetto in gravi
condizioni di salute, ma ci addentreremmo in un
terreno assai ostico, irto di obiezioni morali
prima ancora che giuridiche.
Tratto da:
http://www.aisa.it/angolo_legale/consenso_informato.htm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Consenso informato NON mette al
riparo il medico - Italy - Cassazione -
Roma, 15 Apr. 2008
(Adnkronos Salute) - Informare un
paziente sui rischi dell'intervento o della
terapia cui deve essere sottoposto, non mette al
riparo il medico da ogni responsabilità. Se il
malato muore, il camice bianco finisce comunque
sotto processo per omicidio colposo, e non
preterintenzionale.
A prescindere dal consenso informato. A
stabilirlo è una sentenza della Cassazione,
secondo cui, al di là del consenso informato, è
dovere del medico "tutelare la salute e la
vita del paziente e di impedire gli eventi
letali".
Secondo i giudici della IV sezione penale della
Corte suprema di Cassazione, in questi casi i
camici bianchi rispondono delle leggerezze
compiute, anche se viene esclusa la
premeditazione a uccidere il paziente.
Tratto da:
adnkronos.com
Il dott. S. Stagnaro ha scritto il 16/04/2008
Io
Medico ormai in Pensione dopo oltre 40 aa. di
attività come medico di Medicina Generale alla
Corte di Cassazione vorrei sottoporre alcune
precise domande, se possibile, cioè se non si
deve considerare DANNO da riparare da parte di
chi l’ha arrecato, quello provocato ai pazienti
che per settimane (spesso mesi) soffrono le pene
dell’inferno in attesa di conoscere il verdetto
diagnostico, Tumore SI e Tumore NO, a causa del
desolante fatto che in Italia gli Oncologi, i
Docenti Universitari, le Autorità Sanitarie, a
partire dal Ministro della Salute scendendo giù
fino al Dirigente ASL, ignorano (o forse fingono
di ignorare ?) l’esistenza del
Terreno Oncologico e del relativo
Congenito Reale Rischio Oncologico in
ben definiti sistemi biologici ?
Perché sottoporre a terrorismo psicologico gli
individui negativi per il
Terreno Oncologico e quelli positivi, ma
senza reale rischio CONGENITO nel
tessuto, apparato, viscere malato (il tutto
diagnosticabile in pochi minuti con un
fonendoscopio !), per esempio, prostata,
polmone, stomaco, sottoponendoli a lunghi,
ansiogeni accertamenti ?
E infine, perché, TUTTI i mass-media
interpellati o tacciono o si limitano a
punzecchiare, secondo la politica (anche questa
americana) di wait and see ? - continua su:
dott.
S. Stagnaro
- vedi suo curriculum
Pag. 2
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